Vita in Fraternità - Ordine Francescano Secolare - fraternità di Monza

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L’ Ordine Francescano Secolare è costituito da cristiani che per una vocazione specifica, mediante una Professione Solenne, si impegnano a vivere il Vangelo alla maniera di San Francesco, nel proprio stato secolare, osservando una Regola specifica approvata dalla Chiesa.
Costituzioni generali
dell'ordine francescano secolare
 

Capitolo III: VITA IN FRATERNITÀ

 
TITOLO I ORIENTAMENTI GENERALI
 
 
Art. 28
 
1. La Fraternità dell'OFS trova la sua origine nell'ispirazione di San Francesco d'Assisi, cui l'Altissimo rivelò la essenzialità evangelica della vita in comunione fraterna [24] .
 
 
2. Reg. 20 « L'OFS si articola in Fraternità ai vari livelli », con il fine di promuovere in forma ordinata l'unione e la collaborazione vicendevole tra i fratelli e la loro presenza attiva e comunitaria, sia nella Chiesa particolare che nella Chiesa universale. L'OFS favorirà, inoltre, l'impegno delle Fraternità al servizio nel mondo, e in particolare nella vita della società.
 
 
3. I fratelli si uniscono sia in Fraternità locali, erette presso una Chiesa o una casa religiosa, sia in Fraternità personali, costituite per motivazioni precise, valide e riconosciute nel decreto di erezione [25] .
 
 
Art. 29
 
 
1. Le Fraternità locali si raggruppano in Fraternità a vario livello: regionale, nazionale, internazionale secondo criteri ecclesiali, territoriali o d'altra natura. Esse sono coordinate e collegate a norma della Regola e delle Costituzioni. È questa una esigenza della comunione tra le Fraternità, dell'ordinata collaborazione tra loro e dell'unità dell'OFS.
 
 
2. Reg. 20 Queste Fraternità, che hanno singolarmente personalità giuridica nella Chiesa, acquistino, se possibile, la personalità giuridica civile per il migliore adempimento della propria missione. Spetta ai Consigli nazionali dare orientamenti sulle motivazioni e sulle procedure da seguire.
 
 
3. Gli Statuti nazionali devono indicare i criteri di organizzazione dell'OFS nella nazione. L'applicazione di questi criteri si lascia al prudente giudizio dei Responsabili delle Fraternità interessate e del Consiglio nazionale.
 
 
Art. 30
 
 
1. I fratelli sono corresponsabili della vita della Fraternità a cui appartengono e dell'OFS come unione organica di tutte le Fraternità sparse nel mondo.
 
 
2. Il senso di corresponsabilità dei membri esige la presenza personale, la testimonianza, la preghiera, la collaborazione attiva secondo le possibilità di ciascuno e gli eventuali impegni nell'animazione della Fraternità.
 
 
3. Reg. 25 In spirito di famiglia, ciascun fratello versi alla cassa della Fraternità un contributo a misura delle proprie possibilità allo scopo di fornire i mezzi finanziari occorrenti alla vita della Fraternità e alle sue opere di culto, di apostolato e caritative. I fratelli provvederanno altresì al finanziamento e ad altri contributi per sostenere le attività e le opere delle Fraternità di livello superiore.
 
 
Art. 31
 
 
1. Reg. 21 « Nei diversi livelli, ogni Fraternità è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro (o Presidente) ». Tali uffici vengono conferiti mediante elezioni in conformità con la Regola, le Costituzioni e gli Statuti propri. Solo in casi eccezionali o nella prima fase della loro istituzione, possono esistere Fraternità senza un regolare Consiglio. A questa carenza sopperisce il Consiglio di livello superiore per il tempo strettamente necessario ad assicurare la ripresa o l'avvio della Fraternità, la formazione dei suoi animatori e l'espletamento delle elezioni.
 
 
2. L'ufficio di Ministro o di Consigliere è un servizio fraterno, un impegno a sentirsi disponibile e responsabile nei confronti di ogni fratello e della Fraternità, affinché ognuno si realizzi nella propria vocazione e ogni Fraternità sia una vera comunità ecclesiale francescana, attivamente presente nella Chiesa e nella società.
 
 
3. I Responsabili dell'OFS ad ogni livello siano fratelli professi perpetui, convinti della validità della vita evangelica francescana, attenti con visione larga e generosa alla vita della Chiesa e della società, aperti al dialogo, disponibili a dare e a ricevere aiuto e collaborazione.
 
 
4. I Responsabili curino la preparazione e l'animazione spirituale e tecnica delle riunioni, sia delle Fraternità che dei Consigli. Cerchino di infondere animo e vita alla Fraternità con la propria testimonianza, suggerendo i mezzi idonei per lo sviluppo della vita di Fraternità e delle attività apostoliche, alla luce delle fondamentali opzioni francescane. Curino che le decisioni prese siano adempiute e promuovano la collaborazione dei fratelli.
 
 
Art. 32
 
 
1. I Ministri e Consiglieri vivano e promuovano lo spirito e la realtà della comunione tra i fratelli, tra le varie Fraternità e fra di esse e la Famiglia Francescana. Abbiano a cuore, sopra ogni altra cosa, la pace e la riconciliazione nell'ambito della Fraternità.
 
 
2. Reg. 21 Il compito di guida dei Ministri e Consiglieri è temporaneo. I fratelli, fuggendo ogni ambizione, devono mostrare l'amore alla Fraternità con lo spirito di servizio e con la disponibilità tanto ad accettare come a lasciare l'incarico.
 
 
Art. 33
 
 
1. Nella guida e coordinamento delle Fraternità e dell'Ordine si deve promuovere la personalità e capacità dei singoli fratelli e delle singole Fraternità e va rispettata la pluriformità di espressioni dell'ideale francescano e la varietà culturale.
 
 
2. I Consigli di livello superiore non facciano ciò che può essere svolto adeguatamente sia dalle Fraternità locali, che da un Consiglio di livello inferiore; rispettino e promuovano la loro vitalità affinché essi adempiano adeguatamente ai propri doveri. Le Fraternità locali e i Consigli interessati si impegnino a mettere in pratica le decisioni del Consiglio internazionale e degli altri Consigli di livello superiore e ad attuarne i programmi adattandoli, quando occorra, alla propria realtà.
 
 
Art. 34
 
Laddove la situazione ambientale e i bisogni dei suoi membri lo richiedano, nell'ambito della Fraternità possono essere costituiti, sotto la guida dell'unico Consiglio, sezioni o gruppi che radunino i membri accomunati da particolari esigenze, da affinità di interessi o da identità di scelte operative. Tali gruppi potranno darsi norme specifiche relative ad incontri ed attività, ferma restando la fedeltà alle esigenze che nascono dall'appartenenza ad una Fraternità. Gli Statuti nazionali stabiliscono i criteri idonei per la formazione e il funzionamento delle sezioni o gruppi.
 
 
Art. 35
 
 
1. I sacerdoti secolari, che si riconoscono chiamati dallo Spirito a partecipare al carisma di San Francesco d'Assisi nella Fraternità secolare, trovino in essa attenzione specifica, conforme alla loro missione nel Popolo
 
di Dio.
 
2. I sacerdoti secolari francescani possono anche riunirsi in Fraternità personale, allo scopo di approfondire gli stimoli ascetici e pastorali che la vita e la dottrina di Francesco e la Regola dell'OFS offrono loro per meglio vivere la loro vocazione nella Chiesa. È opportuno che queste Fraternità abbiano Statuti propri che prevedano le modalità concrete relative alla composizione, agli incontri fraterni e alla formazione spirituale, nonché a rendere viva e operante la comunione con tutto l'Ordine.
 
 
Art. 36
 
 
1.       Possono essere di grande aiuto allo sviluppo spirituale e apostolico dell'OFS i fratelli che, con voti privati, si impegnano a vivere lo spirito delle Beatitudini e a rendersi più disponibili alla contemplazione e al servizio della Fraternità.
 
2.       Questi fratelli e sorelle possono riunirsi in gruppi, secondo Statuti approvati dal Consiglio nazionale o, quando la diffusione di tali gruppi supera le frontiere di una nazione, dalla Presidenza del CIOFS.
 
3.       Tali Statuti devono essere in armonia con le presenti Costituzioni.
 
 
TITOLO II INGRESSO NELL'ORDINE E FORMAZIONE
 
 
Art. 37
 
 
1. Reg. 23 L'inserimento nell'Ordine si realizza mediante un tempo di iniziazione, un tempo di formazione e la Professione della Regola.
 
 
2. Fin dall'ingresso in Fraternità si inizia il cammino di formazione, che deve svilupparsi per tutta la vita. Memori che lo Spirito Santo è il principale agente della formazione e sempre attenti a collaborare con Lui, responsabili della formazione sono: lo stesso candidato, la Fraternità intera, il Consiglio con il Ministro, il Maestro di formazione e l'Assistente.
 
 
3. I fratelli sono responsabili della propria formazione per sviluppare la vocazione ricevuta dal Signore in modo sempre più perfetto. La Fraternità è chiamata ad aiutare i fratelli in questo cammino con l'accoglienza, con la preghiera e con l'esempio.
 
 
4. Spetta ai Consigli nazionali e regionali, di comune intesa, l'elaborazione e l'adozione di mezzi di formazione adatti alle situazioni locali, in aiuto ai responsabili della formazione nelle singole Fraternità.
 
 
Il tempo di iniziazione
 
Art. 38
 
 
1. Reg. 23 Il tempo di iniziazione, è una fase preparatoria al tempo di formazione vero e proprio ed è destinato al discernimento della vocazione e alla reciproca conoscenza tra la Fraternità e l'aspirante. Deve garantire la libertà e serietà dell'ingresso nell'OFS.
 
 
2. La durata e i modi di svolgimento del tempo di iniziazione sono stabiliti dagli Statuti nazionali.
 
 
3. Al Consiglio di Fraternità spetta il compito di decidere le eventuali esenzioni dal tempo di iniziazione, tenuti presenti gli orientamenti del Consiglio nazionale.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ammissione all'Ordine
 
Art. 39
 
         
       
 
1. Reg. 23 La domanda di ammissione all'Ordine è presentata dall'aspirante al Ministro di una Fraternità locale o personale con atto formale, possibilmente per iscritto.
 
 
2. Condizioni per l'ammissione sono: professare la fede cattolica, vivere in comunione con la Chiesa, avere una buona condotta morale, mostrare segni chiari di vocazione [26] .
 
 
3. Il Consiglio della Fraternità decide collegialmente sulla domanda e dà risposta formale all'aspirante e comunicazione alla Fraternità.
 
 
4. Il rito dell'ammissione si svolga secondo il Rituale [27] . L'atto viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.
 
 
Il tempo di formazione
 
Art. 40
 
 
1. Reg. 23 Il tempo di formazione iniziale ha la durata di almeno un anno. Gli Statuti nazionali possono fissare una maggiore durata. Scopo di questo periodo è la maturazione della vocazione, l'esperienza della vita evangelica in Fraternità, la migliore conoscenza dell'Ordine. Questa formazione sia vissuta con frequenti riunioni di studio e di preghiera e con esperienze concrete di servizio e di apostolato. Tali riunioni, per quanto possibile e opportuno, si tengano in comune con i candidati di altre Fraternità.
 
 
2. I candidati vengono guidati alla lettura e alla meditazione delle Sacre Scritture, alla conoscenza della persona e degli scritti di Francesco e della spiritualità francescana, allo studio della Regola e delle Costituzioni. Sono educati ad amare la Chiesa e ad accogliere il suo Magistero. I laici si esercitano a vivere con stile evangelico l'impegno temporale nel mondo.
 
 
3. La partecipazione alle riunioni della Fraternità locale è un presupposto irrinunciabile per essere iniziati alla preghiera comunitaria e alla vita di fraternità.
 
 
4. Sia adottata una pedagogia di stile francescano e rispondente alla mentalità dell'ambiente.
 
 
La Professione o Promessa di vita evangelica
 
Art. 41
 
 
1. Reg. 23 Il candidato, terminato il tempo di formazione iniziale, fa richiesta di emettere la Professione al Ministro della Fraternità locale. Il Consiglio di Fraternità, udito il Maestro della formazione e l'Assistente, decide mediante votazione segreta sull'ammissione alla Professione e ne dà risposta al candidato e annunzio alla Fraternità.
 
 
2. Condizioni per la Professione o Promessa di vita evangelica sono: -- il compimento dell'età stabilita dagli Statuti nazionali; -- la partecipazione attiva alla formazione iniziale per almeno un anno; -- il consenso del Consiglio della Fraternità locale.
 
 
3. Ove si ritenga opportuno prolungare il tempo di formazione iniziale, esso non venga prorogato per più di un anno oltre il tempo stabilito dallo Statuto nazionale.
 
 
Art. 42
 
 
1. La Professione è l'atto ecclesiale solenne con il quale il candidato, memore della chiamata ricevuta da Cristo, rinnova le promesse battesimali e afferma pubblicamente il proprio impegno a vivere il Vangelo nel mondo secondo l'esempio di Francesco e seguendo la Regola dell'OFS.
 
 
2. Reg 23 La Professione incorpora il candidato all'Ordine ed è di per sé un impegno perpetuo. La Professione perpetua, per ragioni pedagogiche oggettive e concrete, può essere preceduta da una Professione temporanea rinnovabile annualmente. Il tempo totale della Professione temporanea non può superare i tre anni [28] .
 
 
3. La Professione è ricevuta dal Ministro della Fraternità locale, o da un suo delegato, a nome della Chiesa e dell'OFS. Il rito si svolga secondo le disposizioni del Rituale [29] .
 
 
4. La Professione non impegna unicamente i professi verso la Fraternità, bensì allo stesso modo impegna la Fraternità a prendersi cura del loro benessere umano e religioso.
 
 
5. L'atto di Professione viene registrato e conservato nell'archivio della Fraternità.
 
 
Art. 43
 
 
Gli Statuti nazionali stabiliscono: --Reg. 23 l'età minima per la Professione, che non potrà essere comunque inferiore a 18 anni compiuti; -- il segno distintivo di appartenenza all'Ordine (il « TAU » o altro simbolo francescano).
 
Formazione permanente
 
Art. 44
 
 
1. Iniziata nelle tappe precedenti, la formazione dei fratelli si attua in modo permanente e continuo. Essa va intesa come aiuto alla conversione di ciascuno [30] e di tutti e all'adempimento della propria missione nella Chiesa e nella società.
 
 
2. La Fraternità ha il dovere di dedicare speciale attenzione alla formazione dei neo-professi e dei professi temporanei, per far maturare la loro vocazione e far radicare il senso di appartenenza.
 
 
3. La formazione permanente, anche mediante corsi, incontri, scambio di esperienze, ha lo scopo di aiutare tutti i fratelli: --Reg. 4 ad ascoltare e meditare la Parola di Dio, « passando dal Vangelo alla vita e dalla vita al Vangelo »; -- a riflettere, illuminati dalla fede e aiutati dai documenti del Magistero, sugli avvenimenti della Chiesa e della società prendendo, conseguentemente, delle posizioni coerenti; -- ad attualizzare e approfondire la vocazione francescana studiando gli scritti di San Francesco, Santa Chiara e di autori francescani.
 
 
Promozione vocazionale
 
Art. 45
 
 
1. La promozione di vocazione all'Ordine è un dovere di tutti i fratelli ed è segno della vitalità delle Fraternità stesse. I fratelli, convinti della validità della forma francescana di vita, pregano Dio che conceda la grazia della vocazione francescana a nuovi membri.
 
 
2. Sebbene niente possa sostituire la testimonianza di ciascuno e delle Fraternità, i Consigli debbono adottare mezzi opportuni per promuovere la vocazione secolare francescana.
 
 
 
 
 
 
 
 
TITOLO III LA FRATERNITÀ AI VARI LIVELLI
 
La Fraternità locale
 
 
Art. 46
 
 
1. Reg. 22 L'erezione canonica della Fraternità locale spetta al competente Superiore maggiore religioso a richiesta dei fratelli interessati, previa consultazione e con la collaborazione del Consiglio di livello superiore, con il quale la nuova Fraternità sarà in relazione secondo lo Statuto nazionale.È necessario il consenso scritto dell'Ordinario del luogo per l'erezione canonica di una Fraternità, fuori dalle case o chiese dei religiosi francescani del Primo Ordine o del TOR [31] .
 
 
2. Per l'erezione valida di una Fraternità locale si richiedono almeno cinque membri professi perpetui. L'ammissione e la Professione di questi primi fratelli saranno ricevute dal Consiglio di altra Fraternità locale
 
 
o dal Consiglio di livello superiore, che nei modi idonei ne avrà curato la formazione. Gli atti di ammissione e Professione e il decreto di erezione vengono conservati nell'archivio della Fraternità, inviandone copia al Consiglio di livello superiore.
 
3. Se in una nazione non ci sono ancora Fraternità dell'OFS, spetta alla Presidenza del CIOFS provvedere in merito.
 
 
Art. 47
 
 
1. Reg. 22 Ogni Fraternità locale, cellula prima dell'unico OFS, è affidata alla cura pastorale dell'Ordine religioso francescano che l'ha canonicamente eretta.
 
 
2. Una Fraternità locale può passare alla cura pastorale di altro Ordine religioso francescano con le modalità previste dagli Statuti nazionali.
 
 
Art. 48
 
1.       In caso di cessazione di una Fraternità, i beni patrimoniali della stessa, la biblioteca e l'archivio sono acquisiti dalla Fraternità di livello immediatamente superiore.
 
2.       In caso di reviviscenza secondo le leggi canoniche, la Fraternità riprenderà gli eventuali beni residui, la propria biblioteca e l'archivio.
 
 
Il Consiglio della Fraternità
 
Art. 49
 
 
1. Il Consiglio della Fraternità locale è formato dai seguenti uffici: Ministro, Vice Ministro, Segretario, Tesoriere e Maestro della formazione. Secondo le esigenze di ciascuna Fraternità, possono aggiungersi altri uffici. Fa parte di diritto del Consiglio l'Assistente spirituale della Fraternità [32] .
 
 
2. La Fraternità, riunita in Assemblea o Capitolo, tratta gli argomenti che interessano la sua vita e organizzazione. Ogni tre anni, in Assemblea o Capitolo elettivo, elegge il Ministro e il Consiglio secondo le norme previste nelle Costituzioni e negli Statuti.
 
 
Art. 50
 
 
1. Spetta al Consiglio della Fraternità locale: -- promuovere le iniziative necessarie per favorire la vita fraterna, per incrementare la formazione umana, cristiana e francescana dei suoi membri, per sostenerli nella loro testimonianza e nell'impegno nel mondo; -- fare scelte concrete e coraggiose, adeguate alla situazione della Fraternità, tra le molteplici attività possibili nel campo apostolico.
 
2. Sono, inoltre, compiti del Consiglio:
 
a.                      decidere l'accettazione e l'ammissione alla Professione dei nuovi fratelli [33] ;
 
b.                       stabilire un fraterno dialogo con i membri che si trovano in difficoltà particolari e adottare conseguenti provvedimenti;
 
c.                       accogliere la domanda di ritiro e decidere la sospensione di un membro dalla Fraternità;
 
d.                       decidere la costituzione di sezioni o gruppi, in conformità alle Costituzioni e agli Statuti;
 
e.                       decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità;
 
f.                      conferire incarichi ai Consiglieri e agli altri professi;
 
g.                       richiedere religiosi idonei e preparati come Assistenti ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR;
 
h.                       adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.
 
 
Gli uffici nella Fraternità
 
Art. 51
 
 
1.       Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità, spetta al Ministro, che è il primo responsabile della Fraternità, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni della Fraternità e del Consiglio, che informerà del suo operato.
 
2.       Il Ministro, inoltre, ha il compito di:
 
 
a.                       convocare, presiedere e dirigere le riunioni della Fraternità e del Consiglio; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo della Fraternità, sentito il Consiglio sulla formalità della convocazione;
 
b.                       preparare la relazione annuale da inviare al Consiglio di livello superiore, previa approvazione del Consiglio della Fraternità;
 
c.                       rappresentare la Fraternità in tutte le sue relazioni con le autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità acquisti la personalità giuridica nell'ordinamento civile, il Ministro ne assume, ove possibile, la rappresentanza legale;
 
d.                      chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna almeno una volta nel triennio;
 
e.                       porre in essere gli atti che le Costituzioni riferiscono alla sua competenza.
 
 
Art. 52
 
 
1. Il Vice Ministro ha il compito di:
 
a.                       collaborare con il Ministro in spirito fraterno ed affiancarlo nello svolgimento dei compiti che gli sono propri;
 
b.                       esercitare le funzioni che gli vengono affidate dal Consiglio e/o dall'Assemblea o Capitolo;
 
c.                       sostituire il Ministro nelle sue competenze e responsabilità, in caso di assenza o impedimento temporaneo;
 
d.                       assumere le funzioni di Ministro quando l'ufficio rimanga vacante [34] .
 
 
2. Il Segretario ha il compito di:
 
a.                      redigere gli atti ufficiali della Fraternità e del Consiglio e curarne l'invio ai rispettivi destinatari;
 
b.                       curare l'aggiornamento e la tenuta dell'archivio e dei registri annotandovi le accettazioni, le Professioni, i decessi, i ritiri e i trasferimenti della Fraternità [35] ;
 
c.                       provvedere alla comunicazione dei fatti più rilevanti ai vari livelli e, se opportuno, alla divulgazione tramite i mass media.
 
 
3. Il Maestro della formazione ha il compito di:
 
a.                       coordinare, con l'aiuto degli altri membri del Consiglio, le attività formative della Fraternità;
 
b.                       istruire e animare gli aspiranti in tempo di iniziazione, i candidati in tempo di formazione iniziale ed i neo-professi;
 
c.                       informare il Consiglio della Fraternità, prima della Professione, sulla idoneità del candidato per impegnarsi a vivere secondo la Regola.
 
 
4. Il Tesoriere, o economo, ha il compito di:
 
a.                     custodire diligentemente i contributi ricevuti, annotando nell'apposito registro le singole entrate, la data in cui gli sono state consegnate e il nome dell'offerente, o di chi le ha raccolte;
 
b.                       annotare nel medesimo registro le voci relative alle spese, specificandone la data e la destinazione, in conformità alle indicazioni del Consiglio della Fraternità;
 
c.                       rendere conto della sua amministrazione all'Assemblea e al Consiglio della Fraternità a norma dello Statuto nazionale.
 
 
5. Le disposizioni riguardanti le competenze del Vice Ministro, del Segretario e del Tesoriere valgono, con gli opportuni adattamenti, a tutti i livelli.
 
Partecipazione alla vita di Fraternità
 
Art. 53
 
 
         
       
 
1. Reg. 24 La Fraternità deve offrire ai propri membri occasioni di incontro e di collaborazione attraverso riunioni, da tenere con la maggiore frequenza consentita dalle situazioni ambientali e con il coinvolgimento di tutti.
 
 
2. Reg. 6;8 La Fraternità si riunisca periodicamente anche come comunità ecclesiale per celebrare l'Eucaristia in un clima che rinsaldi il vincolo fraterno e caratterizzi l'identità della Famiglia Francescana. Dove non sia possibile la celebrazione particolare, si partecipi a quella della più larga comunità ecclesiale.
 
 
3. L'inserimento in una Fraternità locale e la partecipazione alla vita di fraternità è essenziale per l'appartenenza all'OFS. Opportune iniziative dovranno essere adottate, secondo gli orientamenti degli Statuti nazionali, per mantenere uniti alla Fraternità i fratelli che - per validi motivi di salute, di famiglia, di lavoro o di distanza - siano impediti a partecipare attivamente alla vita comunitaria.
 
 
4. La Fraternità ricorda con gratitudine i fratelli defunti, e prosegue la comunione con loro nella preghiera e nell'Eucaristia.
 
 
5. Gli Statuti nazionali possono prevedere forme particolari di adesione alla Fraternità per coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne la vita e l'attività.
 
 
Art. 54
 
 
1. Nel caso in cui la Fraternità di qualsiasi livello disponga di un patrimonio mobiliare o immobiliare, dovranno essere promosse, in conformità degli Statuti nazionali, le iniziative necessarie affinché la Fraternità stessa acquisti la personalità giuridica civile.
 
 
2. Gli Statuti nazionali, in base alla rispettiva legislazione civile, devono stabilire precisi criteri per le finalità della persona giuridica, per l'amministrazione dei beni e i relativi controlli interni; devono anche contenere indicazioni perché l'atto costitutivo disponga in merito alla devoluzione del suo patrimonio nel caso di estinzione della persona giuridica.
 
 
3. Gli Statuti nazionali devono stabilire, altresì, precisi criteri affinché, nelle Fraternità locali che hanno beni patrimoniali o li amministrano, il rispettivo Consiglio, prima della fine del suo mandato, faccia verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità.
 
 
 
Trasferimento
 
Art. 55
 
Se un fratello, per una qualsiasi ragionevole causa, desidera passare ad altra Fraternità, previa informazione al Consiglio della Fraternità alla quale appartiene, ne fa domanda motivata al Ministro della Fraternità alla quale vuole essere aggregato. Il Consiglio di quest'ultima decide dopo aver acquisito per iscritto dalla Fraternità di provenienza le informazioni necessarie.
 
 
Provvedimenti temporanei
 
Art. 56
 
 
         
       
 
1. Reg. 23 I fratelli che si trovino in difficoltà possono chiedere, con atto formale, il ritiro temporaneo dalla Fraternità. Il Consiglio valuterà la richiesta, con carità e prudenza, dopo un dialogo fraterno del Ministro e dell'Assistente con l'interessato. Se le motivazioni appaiono fondate, dopo un tempo per consentire un ripensamento al fratello in difficoltà, il Consiglio accoglie la sua domanda.
 
 
2. Le ripetute e prolungate inadempienze agli obblighi derivanti dalla vita di Fraternità e gli altri comportamenti in grave contrasto con la Regola devono essere trattati dal Consiglio in dialogo con il fratello inadempiente. Solo in caso di ostinazione o recidiva, il Consiglio può decidere, con votazione segreta, la sospensione, comunicandola per iscritto all'interessato.
 
 
3. Il ritiro volontario o il provvedimento di sospensione deve essere annotato nei registri della Fraternità. Comporta l'esclusione dalle riunioni e attività della Fraternità, compreso il diritto di voce attiva e passiva, ferma restando l'appartenenza all'Ordine.
 
 
Art. 57
 
 
1.       Il francescano secolare, in caso di ritiro volontario o di sospensione dalla Fraternità, può chiedere di esservi riammesso rivolgendo apposita domanda scritta al Ministro.
 
2.       Il Consiglio, esaminate le ragioni addotte dall'interessato, valuta se possono ritenersi superati i motivi che avevano determinato il ritiro o la sospensione e, in caso affermativo, lo riammette, annotando la decisione negli atti della Fraternità.
 
 
Provvedimenti definitivi
 
Art. 58
 
 
1.       Il fratello che intenda ritirarsi definitivamente dall'Ordine, comunica per iscritto la sua intenzione al Ministro della Fraternità. Il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Se il fratello conferma per iscritto la sua decisione, il Consiglio ne prende atto, e ne dà comunicazione per iscritto all'interessato. Il ritiro definitivo è annotato nei registri della Fraternità e comunicato al Consiglio di livello superiore.
 
2.       In presenza di cause gravi, esterne, imputabili e giuridicamente provate, il Ministro e l'Assistente della Fraternità locale, con carità e prudenza, instaurano un dialogo col fratello interessato, tenendone informato il Consiglio. Al fratello viene dato un tempo per la riflessione e il discernimento, e gli si offre eventualmente un aiuto esterno e competente. Se il tempo di riflessione trascorre senza esito, il Consiglio della Fraternità chiede al Consiglio di livello superiore di dimettere il fratello dall'Ordine. Tale richiesta dovrà essere accompagnata da tutta la documentazione relativa al caso. Il Consiglio di livello superiore emetterà il decreto di dimissione, dopo aver esaminato collegialmente la richiesta con la relativa documentazione e verificata l'osservanza delle norme del Diritto e delle Costituzioni.
 
3.                   Il fratello che pubblicamente abbandona la fede, viene meno alla comunione ecclesiale o a cui viene irrogata o dichiarata la sanzione della scomunica, per il fatto stesso decade dall'Ordine. Ciò non esonera il Consiglio della Fraternità locale di instaurare un dialogo con l'interessato e offrirgli fraterno aiuto. Il Consiglio di livello superiore, su richiesta del Consiglio della Fraternità locale, raccoglie le prove e constata ufficialmente l'avvenuta decadenza dall'Ordine.  Il decreto di dimissione o di decadenza dall'Ordine, perché diventi esecutivo, deve essere confermato dal Consiglio nazionale, cui sarà trasmessa tutta la documentazione.
 
 
Art. 59
 
 
Chiunque si ritenga leso da un provvedimento adottato nei suoi confronti può ricorrere entro tre mesi al Consiglio di livello superiore a quello che ha adottato la decisione e, in successive istanze, agli ulteriori livelli fino alla Presidenza del CIOFS e, in ultima istanza, alla Santa Sede [36] .
 
 
Art. 60
 
 
Quanto si dice in queste Costituzioni a proposito delle Fraternità locali vale, in quanto applicabile, anche per le Fraternità personali.
 
La Fraternità regionale
 
Art. 61
 
 
1. La Fraternità regionale è l'unione organica di tutte le Fraternità locali esistenti in un territorio o che possono integrarsi in una unità naturale sia per vicinanza geografica che per comuni problemi e realtà pastorali. Assicura il collegamento tra le Fraternità locali e quella nazionale, nel rispetto dell'unità dell'OFS e con l'integrazione collegiale degli Ordini religiosi francescani che eventualmente curano l'assistenza spirituale nell'area.
 
 
2. La costituzione della Fraternità regionale spetta al Consiglio nazionale secondo le Costituzioni e gli Statuti nazionali; ne siano informati i competenti Superiori religiosi ai quali si dovrà chiedere l'assistenza spirituale.
 
 
3. La Fraternità regionale: -- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro; -- è regolata dallo Statuto nazionale e dal proprio Statuto; -- ha una propria sede.
 
 
Art. 62
 
 
1.       Il Consiglio regionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale e del proprio Statuto. In seno al Consiglio regionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dagli Statuti.
 
2.       Il Consiglio regionale ha il compito di:
 
 
a.                       preparare la celebrazione del Capitolo elettivo;
 
b.                       promuovere, animare e coordinare, nell'ambito regionale, la vita e le attività dell'OFS e il suo inserimento nella Chiesa particolare;
 
c.                       elaborare, secondo le indicazione del Consiglio nazionale e in collaborazione con esso, il programma di lavoro dell'OFS nella regione e curarne la divulgazione alle Fraternità locali;
 
d.                       trasmettere alle Fraternità locali le direttive del Consiglio nazionale e della Chiesa particolare;
 
e.                      curare la formazione degli animatori;
 
f.                      offrire alle Fraternità locali attività di sostegno per le loro esigenze formative e operative;
 
g.                       discutere e approvare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
 
h.                       decidere la visita fraterna alle Fraternità locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo consigliano;
 
i.                       decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, deliberare nelle materie riguardanti la conduzione finanziaria e gli affari economici della Fraternità regionale;
 
l.                      prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità regionale;
m.                    adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.
 
 
Art. 63
 
 
1. Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nell'animazione e guida della Fraternità regionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
 
 
2. Il Ministro regionale, inoltre, ha il compito di:
 
 
a.                       convocare e presiedere le riunioni del Consiglio regionale; convocare ogni tre anni il Capitolo elettivo regionale, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione;
 
b.                       presiedere e confermare le elezioni delle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio regionale che non sia l'Assistente spirituale;
 
c.                       effettuare la visita fraterna alle Fraternità locali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio;
 
d.                       partecipare agli incontri indetti dal Consiglio nazionale;
 
e.                       rappresentare la Fraternità qualora essa acquisti personalità giuridica nell'ordinamento civile;
 
f.                       preparare la relazione annuale per il Consiglio nazionale;
 
g.                       chiedere, almeno una volta nel triennio, con il consenso del Consiglio, la visita pastorale e la visita fraterna.
 
 
Art. 64
 
 
Il Capitolo regionale è l'organo rappresentativo di tutte le Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità regionale, con potestà elettiva e deliberativa.
 
Gli Statuti nazionali ne prevedono le formalità di convocazione, la composizione, la periodicità e le competenze.
 
La Fraternità nazionale
 
Art. 65
 
 
1. La Fraternità nazionale è l'unione organica delle Fraternità locali esistenti nel territorio di uno o più Stati, collegate e coordinate tra loro tramite le Fraternità regionali, ove esistano.
 
 
2. E' compito della Presidenza del CIOFS la costituzione di nuove Fraternità nazionali, su richiesta e in dialogo con i Consigli delle Fraternità interessate. Siano informati i competenti Superiori religiosi, cui si chiederà l'assistenza spirituale.
 
 
3. La Fraternità nazionale: -- è animata e guidata da un Consiglio e un Ministro; -- è regolata dal proprio Statuto; -- ha una propria sede.
 
 
Art. 66
 
 
1.       Il Consiglio nazionale è composto secondo le norme dello Statuto nazionale. In seno al Consiglio nazionale può essere costituita una giunta esecutiva, con le attribuzioni conferitele dallo Statuto.
 
2.                   Il Consiglio nazionale ha il compito di:
 
 
preparare la celebrazione del Capitolo nazionale elettivo, secondo il proprio Statuto;
 
far conoscere e promuovere, in tutto l'ambito della propria Fraternità nazionale, la spiritualità francescana secolare;
 
decidere i programmi delle attività annuali a carattere nazionale;
 
ricercare, segnalare, pubblicare e diffondere gli strumenti necessari per la formazione dei francescani secolari;
 
animare e coordinare le attività dei Consigli regionali;
 
mantenere il collegamento con la Presidenza del CIOFS; assicurare la rappresentanza della Fraternità nazionale nel Consiglio internazionale e farsi carico delle spese che essa comporta;
 
discutere e approvare la relazione annuale per la Presidenza del CIOFS;
 
curare la presenza dell'OFS negli organismi ecclesiali a livello nazionale;
 
decidere la visita fraterna ai Consigli delle Fraternità regionali e locali, anche se non richiesta, quando le circostanze lo esigono;
 
decidere in merito alla destinazione dei fondi disponibili e, in generale, agli affari economici della Fraternità;
 
prima della fine del suo mandato, far verificare da persona esperta, che non sia membro del Consiglio, o dal collegio dei revisori dei conti della Fraternità, la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità nazionale;
 
adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere i propri scopi.
 
 
Art. 67
 
 
1.       Ferma restando la corresponsabilità del Consiglio nella animazione e guida della Fraternità nazionale, spetta al Ministro, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica gli orientamenti e le decisioni del Consiglio, che informerà del suo operato.
 
2.       Il Ministro nazionale inoltre ha il compito di:
 
 
a.                       convocare e presiedere le riunioni del Consiglio nazionale; convocare ogni tre anni il Capitolo nazionale elettivo, sentito il Consiglio sulle formalità della convocazione, secondo lo Statuto nazionale;
 
b.                       dirigere e coordinare con i Responsabili nazionali le attività operative a livello nazionale;
 
c.                       riferire sulla vita e sull'attività dell'OFS del proprio Paese al Consiglio e al Capitolo nazionale;
 
d.                       rappresentare la Fraternità nazionale nei confronti delle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità nazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
 
e.                       presiedere e confermare le elezioni dei Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato membro del Consiglio nazionale che non sia l'Assistente spirituale;
 
f.                       effettuare la visita fraterna ai Consigli regionali, personalmente o tramite un delegato, membro del Consiglio nazionale;
 
g.                      chiedere, con il consenso del Consiglio, la visita fraterna e la visita pastorale almeno una volta ogni sei anni.
 
 
Art. 68
 
 
1.       Il Capitolo nazionale è l'organo rappresentativo delle Fraternità esistenti nell'ambito di una Fraternità nazionale con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme, in conformità con la Regola e le Costituzioni, valide nell'ambito nazionale. Gli Statuti nazionali determinano la composizione, la periodicità, le competenze e il modo di convocazione del Capitolo nazionale.
 
2.       Gli Statuti nazionali possono contemplare altre forme di riunioni e di assemblee per promuovere la vita e l'apostolato a livello nazionale.
 
 
La Fraternità internazionale
 
Art. 69
 
 
1. La Fraternità internazionale è costituita dall'unione organica di tutte le Fraternità francescane secolari cattoliche del mondo. Essa si identifica con l'insieme dell'OFS. Ha propria personalità giuridica nella Chiesa. Si organizza e opera in conformità con le Costituzioni e il proprio Statuto.
 
 
 
2. La Fraternità internazionale è animata e guidata dal Consiglio Internazionale OFS (CIOFS), con sede in Roma (Italia), dalla sua Presidenza e dal Ministro generale o Presidente internazionale.
 
 
Art. 70
 
 
1. Il Consiglio internazionale è composto dai seguenti membri, eletti a norma delle Costituzioni e dello Statuto proprio: -- fratelli professi dell'OFS; -- rappresentanti della Gioventù Francescana.
 
 
Fanno parte, inoltre, del Consiglio internazionale i quattro Assistenti generali.
 
 
2. In seno al Consiglio internazionale è costituita la Presidenza del CIOFS, che ne costituisce parte integrante.
 
 
3. Il Consiglio internazionale riunito in Capitolo generale è il massimo organo di governo dell'OFS, con potestà legislativa, deliberativa ed elettiva. Può prendere decisioni legislative ed emanare norme in conformità con la Regola e le Costituzioni.
 
 
4. Il Consiglio internazionale si riunisce ogni sei anni in Capitolo generale elettivo, e almeno una volta tra due Capitoli generali elettivi, secondo le norme stabilite dalle Costituzioni e dallo Statuto internazionale.
 
 
Art. 71
 
 
1. Finalità e compiti del Consiglio internazionale sono:
 
a.                       promuovere e sostenere la vita evangelica secondo lo spirito di San Francesco d'Assisi, nella condizione secolare dei fedeli viventi nel mondo intero;
 
b.                       consolidare il senso di unità dell'OFS nel rispetto del pluralismo delle persone e dei gruppi, nonché rafforzare il vincolo di comunione, di collaborazione, di condivisione tra le Fraternità nazionali;
 
c.                       armonizzare, secondo l'indole originaria dell'OFS, le sane tradizioni con l'aggiornamento in campo teologico, pastorale e legislativo, in vista di una specifica formazione evangelica francescana;
 
d.                       contribuire, in linea con la tradizione dell'OFS, alla diffusione delle idee e delle iniziative che valgono a favorire la disponibilità dei francescani secolari nella vita della Chiesa e della società;
 
e.                       determinare gli orientamenti e stabilire le priorità per l'operato della sua Presidenza;
 
f.                      interpretare le Costituzioni secondo quanto previsto nell'articolo 5,2.
 
 
2. Lo Statuto internazionale specifica la composizione del Consiglio internazionale e il modo di convocare le sue riunioni.
 
 
Art. 72
 
 
1. La Presidenza del CIOFS è composta da: -- il Ministro generale; -- il Vice Ministro; -- i Consiglieri di Presidenza; -- un membro della Gioventù Francescana; -- gli Assistenti generali dell'OFS.
 
 
2. I Consiglieri di Presidenza vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina il numero e le aree da rappresentare.
 
 
Art. 73
 
 
Doveri e compiti della Presidenza del CIOFS sono:
 
a.                      far applicare le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale;
 
b.                       coordinare, animare e guidare l'OFS sul piano internazionale, per rendere operante l'interdipendenza e la reciprocità dell'OFS ai vari livelli di Fraternità;
 
c.                       intervenire con spirito di servizio, secondo le circostanze, per portare aiuto fraterno nel chiarimento e nella risoluzione di gravi e urgenti problemi dell'OFS, informando il Consiglio nazionale interessato e il Capitolo generale successivo;
 
d.                       rafforzare, a livello mondiale, i reciproci rapporti di collaborazione tra l'OFS e le altre componenti della Famiglia Francescana;
 
e.                       organizzare, a norma dello Statuto internazionale, delle riunioni o assemblee per promuovere la vita e l'apostolato dell'OFS a livello internazionale;
 
f.                       collaborare con le Organizzazioni e Associazioni che sostengono gli stessi valori;
 
g.                      adempiere agli altri doveri indicati nelle Costituzioni o necessari per raggiungere le proprie finalità.
 
 
Art. 74
 
 
1.       Ferma restando la corresponsabilità della Presidenza del CIOFS, spetta al Ministro generale, che ne è il primo responsabile, curare che siano messi in pratica le decisioni e gli orientamenti del Capitolo generale e della Presidenza, che informerà del suo operato.
 
2.       Il Ministro generale, inoltre, ha il compito di:
 
 
a.                       convocare e presiedere le riunioni della Presidenza secondo il proprio Statuto;
 
b.                       convocare, con il consenso della Presidenza, e presiedere le riunioni del Capitolo generale;
 
c.                       essere segno visibile ed effettivo della comunione e della reciprocità vitale tra l'OFS e i Ministri generali del Primo Ordine Francescano e del TOR, presso i quali rappresenta l'OFS, e curare il collegamento con la Conferenza degli Assistenti generali;
 
d.                       rappresentare l'OFS a livello mondiale dinanzi alle autorità ecclesiastiche e civili. Quando la Fraternità internazionale abbia personalità giuridica civile spetta al Ministro la rappresentanza legale;
 
e.                       effettuare la visita fraterna ai Consigli nazionali personalmente o mediante un delegato;
 
f.                       presiedere e confermare le elezioni dei Consigli nazionali personalmente o tramite un delegato;
 
g.                       chiedere, con il consenso della Presidenza, la visita pastorale alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR;
 
h.                       intervenire nei casi urgenti, informandone la Presidenza;
 
i.                       firmare i documenti ufficiali della Fraternità internazionale;
 
l.                       esercitare, con il consenso della Presidenza ed unitamente ad un altro Consigliere di Presidenza designato dalla medesima, i diritti patrimoniali propri della Fraternità internazionale;
 
m.                       prima di ogni Capitolo generale, far verificare la situazione finanziaria e patrimoniale della Fraternità internazionale da un contabile qualificato, non coinvolto nella gestione economica e finanziaria della Presidenza.
 
 
Art. 75
 
 
I compiti specifici dei Consiglieri internazionali sono determinati dallo Statuto internazionale.
 
 
TITOLO IV ELEZIONE AGLI UFFICI E CESSAZIONE
 
Elezioni
 
Art. 76
 
 
1. Le elezioni ai vari livelli si terranno a norma del diritto della Chiesa [37] e delle Costituzioni. La convocazione sia fatta con anticipo di almeno un mese, indicando il luogo, il giorno e l'ora della elezione.
 
2. L'Assemblea elettiva, o Capitolo, sarà presieduta dal Ministro di livello immediatamente superiore o da un suo delegato, il quale conferma l'elezione. Il Ministro o il delegato non può presiedere le elezioni nella propria Fraternità locale né le elezioni del Consiglio di altro livello, di cui sia membro. Sia presente l'Assistente spirituale di livello immediatamente superiore o un suo delegato, come testimone della comunione con il Primo Ordine e con il TOR. Un rappresentante della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR presiede e conferma le elezioni della Presidenza del CIOFS. 3. Il Presidente del Capitolo e l'Assistente di livello superiore non hanno diritto di voto.
 
4. Il Presidente del Capitolo designa, tra i membri del Capitolo, un segretario e due scrutatori.
 
 
 
 
Art. 77
 
 
         
       
 
1. Nella Fraternità locale hanno voce attiva, cioè possono eleggere, e passiva, cioè possono essere eletti, i professi perpetui della Fraternità medesima. Hanno voce solo attiva i professi temporanei.
 
 
2. Negli altri livelli hanno voce attiva: i membri secolari del Consiglio uscente, i rappresentanti del livello immediatamente inferiore e della Gioventù Francescana, se sono professi. Compete agli Statuti particolari stabilire norme più concrete in applicazione della norma precedente, avendo cura di assicurare la più ampia base elettiva. Hanno voce passiva i francescani secolari professi perpetui dell'ambito corrispondente.
 
 
3. Gli Statuti nazionali e quello internazionale, ciascuno per il rispettivo ambito, possono stabilire requisiti oggettivi per poter essere eletti ai diversi uffici.
 
 
4. Per procedere validamente alla celebrazione del Capitolo elettivo, si richiede almeno la presenza di più della metà degli aventi diritto al voto. Per il livello locale, gli Statuti nazionali possono disporre diversamente.
 
 
Art. 78
 
 
1. Per le elezioni del Ministro si richiede la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, espressi in segreto. Dopo due scrutini inefficaci si procede per ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero dei voti o, se sono più di due, fra i due candidati più anziani di Professione; dopo il terzo scrutinio, se rimane la parità, si ritenga eletto colui che è più anziano di Professione.
 
 
2. Per le elezioni del Vice Ministro si proceda in uguale maniera.
 
 
3. Per l'elezione dei Consiglieri, dopo un primo scrutinio senza maggioranza assoluta, è sufficiente in un secondo scrutinio la maggioranza relativa dei voti dei presenti, espressi in segreto, salvo che gli Statuti particolari chiedano una più larga maggioranza.
 
 
4. Il Segretario proclama il risultato delle elezioni; il Presidente, se tutto si è svolto regolarmente e gli eletti hanno accettato l'incarico, conferma l'elezione secondo il Rituale [38] .
 
 
Art. 79
 
 
1.       Il Ministro e il Vice Ministro possono essere eletti per due trienni consecutivi. Per la terza e ultima successiva elezione all'ufficio di Ministro e Vice Ministro sarà necessaria la maggioranza dei 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
 
2.       Il Ministro uscente non può essere eletto Vice Ministro.
 
3.       I Consiglieri possono essere eletti per più successivi trienni. A partire dalla terza successiva elezione, sarà necessaria la maggioranza di 2/3 dei voti dei presenti, che deve ottenersi nel primo scrutinio.
 
4.       Il Ministro generale, il Vice Ministro e i Consiglieri di Presidenza possono essere eletti per solo due sessenni consecutivi.
 
5.       Il Consiglio di livello superiore ha il diritto-dovere di invalidare le elezioni e di indirle nuovamente in tutti i casi di inosservanza delle predette norme.
 
 
 
 
 
 
 
Art. 80
 
 
Gli Statuti particolari possono contenere ulteriori disposizioni applicative in materia di elezioni, purché non siano in contrasto con le Costituzioni.
 
Uffici vacanti
 
Art. 81
 
 
1. Quando l'ufficio di Ministro rimanga vacante per decesso, rinunzia o altro impedimento di carattere definitivo, il Vice Ministro ne assume l'ufficio fino al termine del mandato per il quale il Ministro era stato originariamente eletto.
 
 
2. Vacante l'ufficio di Vice Ministro, uno dei Consiglieri viene eletto Vice Ministro dal Consiglio della Fraternità, con validità fino al Capitolo elettivo.
 
 
3. Vacante l'ufficio di Consigliere, il Consiglio procederà alla sua sostituzione in conformità con gli Statuti propri, con validità fino al Capitolo elettivo.
 
 
Uffici incompatibili
 
Art. 82
 
 
Sono incompatibili:
 
a.                      l'ufficio di Ministro di due livelli diversi;
 
b.                       gli uffici di Ministro, Vice Ministro, Segretario e Tesoriere nello stesso livello.
 
 
Rinunzia all'ufficio
 
Art. 83
 
 
1. La rinunzia in Capitolo del Ministro di qualsiasi livello va accettata dal Capitolo stesso. La rinunzia del Ministro, fuori del Capitolo, va presentata al Consiglio. L'accettazione della rinunzia deve essere confermata dal Ministro del livello superiore e, per il Ministro generale, dalla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
 
 
2. La rinunzia agli altri uffici è presentata al Ministro e al suo Consiglio, cui compete l'accettazione della rinunzia.
 
 
Rimozione
 
Art. 84
 
 
         
       
 
1. In caso di inadempimento dei propri doveri da parte del Ministro, il Consiglio interessato manifesta la sua preoccupazione in dialogo fraterno con lui. Se non ne deriva un risultato positivo, il Consiglio informa il Consiglio di livello superiore, al quale compete esaminare il caso e, se occorre, mediante voto segreto, disporre la rimozione del Ministro.
 
2. Per causa grave, pubblica e comprovata, il Consiglio di livello superiore, dopo un dialogo fraterno con l'interessato, può, mediante voto segreto, disporre la rimozione di un Ministro di livello inferiore.
 
3. La rimozione dagli altri uffici del Consiglio, quando ci sia causa grave, spetta al Consiglio a cui appartengono, disposta mediante voto segreto, dopo un dialogo fraterno con l'interessato.
 
4. Contro la rimozione si può interporre ricorso sospensivo presso il Consiglio di livello immediatamente superiore a quello che ha disposto la sanzione, nel termine utile di 30 giorni [39] .
 
5. La rimozione del Ministro generale è di competenza della Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR.
 
6. Un Consiglio di livello superiore, in caso di gravi inadempienze o irregolarità da parte di un Ministro o di un Consiglio, disporrà la visita fraterna al Consiglio interessato ed eventualmente solleciterà la visita pastorale. Valuterà, con carità e prudenza, la situazione accertata e deciderà i provvedimenti più confacenti al caso, inclusa l'eventuale rimozione del Consiglio o dei Responsabili interessati.
 
 
TITOLO V L'ASSISTENZA SPIRITUALE E PASTORALE DELL'OFS
 
Art. 85
 
 
1. Come parte integrante della Famiglia Francescana e chiamato a vivere il carisma di Francesco nella dimensione secolare, l'OFS ha particolari, stretti rapporti con il Primo Ordine e con il TOR [40] .
 
 
2. La cura spirituale e pastorale dell'OFS, affidata dalla Chiesa al Primo Ordine Francescano e al TOR, è dovere anzitutto dei loro Ministri generali e provinciali. Ad essi spetta « l'altius moderamen » di cui al can.
 
 
303. « L'altius moderamen » mira a garantire la fedeltà dell'OFS al carisma francescano, la comunione con la Chiesa e l'unione con la Famiglia Francescana, valori che rappresentano per i francescani secolari un impegno di vita.
 
 
Art. 86
 
 
1.       I Ministri generali e provinciali esercitano il loro ufficio riguardo all'OFS mediante: -- l'erezione delle Fraternità locali; -- la visita pastorale; -- l'assistenza spirituale alle Fraternità ai vari livelli. Possono esercitare questo compito personalmente o tramite un delegato.
 
2.       Questo servizio dei Ministri religiosi integra ma non sostituisce quello dei Consigli e dei Ministri secolari ai quali spetta la guida, il coordinamento e l'animazione delle Fraternità ai vari livelli.
 
 
Art. 87
 
 
l. Per tutto ciò che riguarda l'insieme dell'OFS « l'altius moderamen » deve essere esercitato dai Ministri generali collegialmente.
 
2. Spetta in particolare alla Conferenza dei Ministri generali del Primo Ordine e del TOR: -- curare i rapporti con la Santa Sede per quanto concerne l'approvazione dei documenti legislativi o liturgici, la cui approvazione sia competenza della Santa Sede; -- visitare la Presidenza del CIOFS;
 
-confermare l'elezione della Presidenza del CIOFS.
 
3. Ciascun Ministro generale, nell'ambito del proprio Ordine, cura l'interessamento dei religiosi e la loro preparazione per il servizio all'OFS, secondo le rispettive Costituzioni e le Costituzioni dell'OFS.
 
 
Art. 88
 
 
l. I Ministri provinciali e gli altri Superiori maggiori, nell'ambito della propria giurisdizione, assicurano l'assistenza spirituale alle Fraternità locali affidate alla giurisdizione. Curano l'interessamento dei propri religiosi all'OFS e provvedono che siano deputate persone idonee e preparate al ministero dell'assistenza spirituale.
 
2. Spetta in particolare ai Superiori maggiori, in nome della propria giurisdizione:
 
a.                      erigere canonicamente nuove Fraternità locali, assicurando ad esse l'assistenza spirituale;
 
b.                       animare spiritualmente e visitare le Fraternità locali assistite dalla propria giurisdizione;
 
c.                       tenersi informati sull'assistenza spirituale prestata all'OFS.
 
 
1.       I Superiori maggiori sono responsabili per l'assistenza spirituale delle Fraternità locali che hanno erette.
 
2.       I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di assicurare l'assistenza spirituale alle Fraternità locali che, per cause superiori, ne fossero rimaste sprovviste.
 
3.       I Superiori maggiori con giurisdizione in uno stesso territorio, concordano il modo più adeguato di svolgere collegialmente il loro ufficio alle Fraternità regionali e nazionali dell'OFS.
 
 
Art. 89
 
 
1. In virtù della reciprocità vitale tra religiosi e secolari della Famiglia Francescana e delle responsabilità dei Superiori maggiori, alle Fraternità dell'OFS a tutti i livelli deve essere assicurata l'assistenza spirituale come elemento fondamentale di comunione.
 
 
2. L'Assistente spirituale è la persona designata dal Superiore maggiore competente per lo svolgimento di questo servizio verso una Fraternità determinata dell'OFS.
 
 
3. Per essere testimone della spiritualità francescana e dell'affetto fraterno dei religiosi verso i francescani secolari e vincolo di comu-nione tra il suo Ordine e l'OFS, l'Assistente spirituale sia un religioso francescano, appartenente al Primo Ordine o al TOR.
 
 
4. Quando non è possibile dare alla Fraternità un tale Assistente spirituale, il Superiore maggiore competente può affidare il servizio dell'assistenza spirituale a:
 
 
a.                      religiosi o religiose appartenenti ad altri Istituti francescani;
 
b.                       chierici diocesani o altre persone, specificamente preparate per questo servizio, appartenenti all'OFS;
 
c.                       altri chierici diocesani o religiosi non francescani.
 
 
5. L'autorizzazione previa del Superiore o dell'Ordinario del luogo, qualora necessaria, non toglie la responsabilità del Superiore maggiore francescano per la qualità del servizio pastorale e dell'assistenza spirituale.
 
 
Art. 90
 
 
1. È compito precipuo dell'Assistente comunicare la spiritualità francescana e cooperare alla formazione iniziale e permanente dei fratelli.
 
 
2. L'Assistente spirituale è membro di diritto, con voto, del Consiglio della Fraternità a cui presta l'assistenza e collabora con esso in tutte le attività. Non esercita il diritto di voto nelle questioni economiche.
 
 
3. In particolare:
 
 
a.                      gli Assistenti generali prestano il loro servizio alla Presidenza del CIOFS, formano una Conferenza e curano collegialmente l'assistenza spirituale all'OFS nel suo insieme;
 
b.                       gli Assistenti nazionali prestano il loro servizio al Consiglio nazionale e curano l'assistenza spirituale all'OFS in tutto il territorio della Fraternità nazionale e il coordinamento, a livello nazionale, degli Assistenti regionali. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
 
c.                       gli Assistenti regionali prestano il loro servizio al Consiglio regionale e curano l'assistenza spirituale alla Fraternità regionale. Se sono più di uno, formano una Conferenza e rendono il servizio collegialmente;
 
d.                       gli Assistenti locali prestano il loro servizio alla Fraternità locale e al suo Consiglio.
 
 
 
 
 
 
 
Art. 91
 
 
1.       Il Consiglio di Fraternità ad ogni livello chiede Assistenti idonei e preparati ai competenti Superiori del Primo Ordine e del TOR.
 
2.       In particolare:
 
 
a.                      la Presidenza del CIOFS chiede l'Assistente generale al rispettivo Ministro generale;
 
b.                       il Consiglio nazionale chiede l'Assistente nazionale al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità nazionale;
 
c.                       il Consiglio regionale chiede l'Assistente al Superiore maggiore, indicato collegialmente dai Superiori maggiori con giurisdizione nel territorio della Fraternità regionale;
 
d.                       il Consiglio locale chiede l'Assistente al Superiore maggiore della giurisdizione che ha la responsabilità per l'assistenza.
 
 
3. Il Superiore maggiore competente, sentito il Consiglio della Fraternità interessata, nomina l'Assistente a norma delle presenti Costituzioni e dello Statuto per l'assistenza spirituale e pastorale all'Ordine Francescano Secolare.
 
 
TITOLO VI LA VISITA FRATERNA E LA VISITA PASTORALE
 
Art. 92
 
 
1. Reg. 26 Scopo della visita, sia fraterna che pastorale, è quello di ravvivare lo spirito evangelico francescano, assicurare la fedeltà al carisma e alla Regola, offrire aiuto alla vita di fraternità, rinsaldare il vincolo dell'unità dell'Ordine e promuovere il suo più efficace inserimento nella Famiglia Francescana e nella Chiesa.
 
 
2. Le richieste della visita, sia fraterna che pastorale, vengono fatte, con il consenso del rispettivo Consiglio:
 
 
a.                      dal Ministro della Fraternità locale e regionale, almeno ogni tre anni, al Consiglio del livello immediatamente superiore e alla rispettiva Conferenza degli Assistenti spirituali;
 
b.                      dal Ministro nazionale, almeno ogni sei anni, alla Presidenza del CIOFS e alla Conferenza degli Assistenti generali;
 
c.                       dal Ministro generale, almeno ogni sei anni, alla Conferenza dei Ministri generali.
 
 
3. Per cause urgenti e gravi, ovvero in caso di inadempimento del Ministro e del Consiglio a farne richiesta, la visita fraterna e pastorale possono essere effettuate per iniziativa del Consiglio e della Conferenza degli Assistenti spirituali, rispettivamente competenti.
 
 
Art. 93
 
 
1. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli ai vari livelli il visitatore verificherà la vitalità evangelica e apostolica, l'osservanza della Regola e delle Costituzioni, l'inserimento delle Fraternità nell'Ordine e nella Chiesa.
 
 
2. Nelle visite alle Fraternità locali e ai Consigli dei vari livelli, il Visitatore comunicherà tempestivamente al Consiglio interessato l'oggetto e il programma della visita. Prenderà visione dei registri e degli atti, compresi quelli relativi alle precedenti visite, all'elezione del Consiglio e all'amministrazione dei beni. Stenderà una relazione della visita effettuata, annotandola agli atti nell'apposito registro della Fraternità visitata, e la porterà a conoscenza del Consiglio del livello che ha effettuato la visita.
 
 
3. Nella visita alla Fraternità locale, il Visitatore s'incontrerà con l'intera Fraternità e con i gruppi e sezioni in cui essa si articola. Darà particolare attenzione ai fratelli in formazione e a quei fratelli che dovessero richiedere un incontro personale. Procederà, ove occorra, alla correzione fraterna delle manchevolezze che dovesse riscontrare.
 
 
4. I due Visitatori, secolare e religioso, possono, se ciò giova al servizio della Fraternità, effettuare simultaneamente la visita, concordandone previamente il programma nel modo più consono alla missione di ciascuno di loro.
 
5. La visita fraterna e pastorale, effettuata dal livello immediatamente superiore, non impedisce che la Fraternità visitata mantenga il diritto a ricorrere al Consiglio o alla Conferenza degli Assistenti spirituali di livello più elevato.
 
 
La visita fraterna
 
Art. 94
 
 
1. La visita fraterna è un momento di comunione, espressione del servizio e dell'interessamento concreto dei Responsabili secolari ai vari livelli perché la Fraternità cresca e sia fedele alla sua vocazione [41] .
 
 
2. Tra le diverse iniziative per raggiungere lo scopo della visita, il Visitatore dedicherà particolare attenzione: --alla validità della formazione, iniziale e permanente; -- ai rapporti intrattenuti con altre Fraternità ai vari livelli, con i giovani francescani e con tutta la Famiglia Francescana; -- all'osservanza delle direttive e degli orientamenti del CIOFS e degli altri Consigli; --alla presenza nella Chiesa particolare.
 
 
3. Il Visitatore prenderà visione del rendiconto della precedente verifica sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, verificherà il registro della cassa ed ogni documento attinente alla situazione patrimoniale della Fraternità e l'eventuale condizione di persona giuridica nell'ordinamento civile, ivi compresi gli aspetti fiscali. Nell'assenza della verifica dovuta sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Consiglio, il Visitatore potrà, a spese della Fraternità visitata, commissionare tale verifica a persona esperta che non sia membro del Consiglio interessato. Ove lo ritenga opportuno, per questi aspetti il Visitatore potrà farsi assistere da persona competente.
 
 
4. Il Visitatore verificherà gli atti della elezione del Consiglio, vaglierà la qualità del servizio offerto alla Fraternità dal Ministro e dagli altri Responsabili e studierà con loro la soluzione di eventuali problemi. Qualora dovesse riscontrare che, per qualsiasi motivo, il loro servizio non è svolto in modo adeguato alle esigenze della Fraternità, il Visitatore promuoverà le opportune iniziative, tenuto conto, in particolari circostanze, di quanto disposto sulla rinunzia e rimozione dagli uffici [42] .
 
 
5. Il Visitatore non può effettuare la visita alla propria Fraternità locale né al Consiglio di altro livello di cui sia membro.
 
 
La visita pastorale
 
Art. 95
 
 
1. La visita pastorale è un momento privilegiato di comunione con il Primo Ordine e il TOR. Essa è effettuata anche in nome della Chiesa [43] e serve a garantire e promuovere l'osservanza della Regola e delle Costituzioni e la fedeltà al carisma francescano. Si svolgerà nel rispetto della organizzazione e del diritto proprio dell'OFS.
 
 
2. Il Visitatore, verificata l'erezione canonica della Fraternità, si interesserà dei rapporti tra la Fraternità e il suo Assistente spirituale e la Chiesa particolare e incontrerà i pastori (Vescovo, parroco), quando ciò sia opportuno per favorire la comunione e il servizio all'edificazione della Chiesa.
 
 
3. Promuoverà la collaborazione e il senso di corresponsabilità tra i Responsabili secolari e gli Assistenti spirituali. Dovrà verificare la qualità dell'assistenza spirituale che si dà alla Fraternità visitata, incoraggiare gli Assistenti spirituali nel loro servizio e promuovere la loro permanente formazione spirituale e pastorale.
 
 
4. Dedicherà particolare attenzione ai programmi, metodi ed esperienze formative, alla vita liturgica e di
 
preghiera e alle attività apostoliche della Fraternità.
 
 
TITOLO VII LA GIOVENTÙ FRANCESCANA
 
Art. 96
 
 
1. L'OFS, in forza della sua stessa vocazione, deve essere pronto a partecipare la sua esperienza di vita evangelica ai giovani che si sentono attirati da San Francesco d'Assisi e a cercare i mezzi di presentarla loro adeguatamente.
 
 
2. La Gioventù Francescana (Gi.Fra.), come è intesa da queste Costituzioni e per la quale l'OFS si considera particolarmente responsabile, è formata da quei giovani che si sentono chiamati dallo Spirito Santo a fare in fraternità l'esperienza della vita cristiana, alla luce del messaggio di San Francesco d'Assisi, approfondendo la propria vocazione nell'ambito dell'Ordine Francescano Secolare.
 
 
3. I membri della Gi.Fra. considerano la Regola dell'OFS come documento di ispirazione per la crescita della propria vocazione cristiana e francescana, sia singolarmente che in gruppo. Dopo un congruo periodo di formazione, almeno di un anno, confermano questa opzione con un impegno personale dinanzi a Dio e in presenza dei fratelli.
 
 
4. I membri della Gi.Fra. che desiderano appartenere all'OFS si attengano a quanto previsto nella Regola, nelle Costituzioni e nel Rituale dell'OFS.
 
 
5. La Gi.Fra. ha una specifica organizzazione e metodi di formazione e pedagogici adeguati ai bisogni del mondo giovanile, secondo le realtà esistenti nei diversi Paesi. Lo Statuto nazionale della Gi.Fra. deve essere approvato dal rispettivo Consiglio nazionale dell'OFS o, nella sua mancanza, dalla Presidenza del CIOFS.
 
 
6. La Gi.Fra., come componente della Famiglia Francescana, richiede ai Responsabili secolari e ai Superiori religiosi competenti, rispettivamente, animazione fraterna e assistenza spirituale.
 
 
Art. 97
 
 
1. Le Fraternità dell'OFS per mezzo di iniziative e dinamiche appropriate promuovano la vocazione giovanile francescana. Curino la vitalità e l'espansione delle Fraternità della Gi.Fra. e accompagnino i giovani nel loro cammino di crescita umana e spirituale con proposte di attività e contenuti tematici.
 
 
2. Le Fraternità dell'OFS s'impegnino a dare alle Fraternità della Gi.Fra. un animatore fraterno, che insieme con l'Assistente spirituale e il Consiglio della Gi.Fra. assicuri una formazione francescana secolare adeguata.
 
 
3. Per promuovere una stretta comunione con l'OFS, tutti i Responsabili della Gi.Fra. al livello internazionale, e almeno due membri del Consiglio nazionale Gi.Fra. siano giovani francescani secolari professi.
 
 
4. Un rappresentante della Gi.Fra., designato dal suo Consiglio, fa parte del corrispondente Consiglio dell'OFS; un rappresentante dell'OFS, designato dal proprio Consiglio, fa parte del Consiglio Gi.Fra. di pari livello. Il rappresentante della Gi.Fra. ha voto nel Consiglio dell'OFS solo se è francescano secolare professo.
 
 
5. I rappresentanti della Gi.Fra. nel Consiglio internazionale dell'OFS vengono eletti a norma dello Statuto internazionale che ne determina anche il numero, le Fraternità da rappresentare e le competenze.
 
 
 
 
 
 
TITOLO VIII IN COMUNIONE CON LA FAMIGLIA FRANCESCANA E CON LA CHIESA
 
 
Art. 98
 
 
1. Reg. 1 I francescani secolari cerchino di vivere in « comunione vitale reciproca » con tutti i membri della Famiglia Francescana. Siano pronti a promuovere iniziative comuni, o a parteciparvi, con i religiosi e le religiose del Primo, Secondo e Terz'Ordine, con gli Istituti Secolari e con altri gruppi ecclesiali laici che riconoscono Francesco come modello ed ispiratore, per collaborare a diffondere il Vangelo, rimuovere le cause dell'emarginazione e servire la causa della pace.
 
 
2. Devono coltivare particolarmente affetto, che si traduca in iniziative concrete di fraterna comunione, verso le sorelle di vita contemplativa che, come Santa Chiara di Assisi, rendono testimonianza nella Chiesa e nel mondo e dalla cui mediazione attendono abbondanza di grazie per la Fraternità e per le opere d'apostolato.
 
 
Art. 99
 
 
1. Reg. 6 Come parte viva del Popolo di Dio e ispirandosi al Serafico Padre, i secolari francescani, « uniti in piena comunione con il Papa e con i Vescovi », cerchino di conoscere e approfondire la dottrina proposta dal Magistero della Chiesa attraverso i suoi documenti più significativi e siano attenti alla presenza dello Spirito Santo che vivifica la fede e la carità del Popolo di Dio [44] . Collaborino alle iniziative promosse dalla Santa Sede, in modo particolare in quei campi in cui sono chiamati a lavorare in forza della vocazione francescana secolare.
 
 
2. L'OFS, come associazione pubblica internazionale, è legato con un vincolo particolare al Romano Pontefice da cui ha avuto l'approvazione della Regola e la conferma della sua missione nella Chiesa e nel mondo.
 
 
Art. 100
 
 
1. La vocazione a « ricostruire » la Chiesa deve spingere i fratelli ad amare e vivere sinceramente la comunione con la Chiesa particolare, in cui svolgono la propria vocazione e realizzano il loro impegno apostolico, consapevoli che nella diocesi è operante la Chiesa di Cristo [45] .
 
 
2. I francescani secolari adempiano con dedizione i doveri a cui sono tenuti nei confronti della Chiesa particolare; prestino aiuto alle attività di apostolato e alle attività sociali esistenti nella diocesi [46] . In spirito di servizio si rendano presenti come Fraternità OFS nella vita della diocesi, pronti a collaborare con altri gruppi ecclesiali e a partecipare ai Consigli pastorali.
 
 
3. La fedeltà al proprio carisma, francescano e secolare, e la testimonianza di sincera e aperta fratellanza sono il loro principale servizio alla Chiesa, che è comunità d'amore. Siano in essa riconosciuti per il loro « essere » dal quale scaturisce la loro missione.
 
 
Art. 101
 
 
1. I francescani secolari collaborino con i Vescovi e ne seguano gli indirizzi in quanto moderatori del ministero della Parola e della Liturgia e coordinatori delle diverse forme di apostolato nella Chiesa particolare [47] .
 
 
2. Le Fraternità sono soggette alla vigilanza dell'Ordinario in quanto esercitano la loro azione nelle Chiese particolari [48] .
 
 
 
Art. 102
 
 
1. Le Fraternità erette in una Chiesa parrocchiale cerchino di cooperare nell'animazione della comunità parrocchiale, della liturgia e delle relazioni fraterne; si integrino nella pastorale d'insieme con preferenza per le attività più congeniali alla tradizione e alla spiritualità francescana secolare.
 
 
2. Nelle parrocchie affidate a religiosi francescani le Fraternità costituiscono, in esercizio di feconda reciprocità vitale, la mediazione e la testimonianza secolare del carisma francescano nella comunità parrocchiale. Quindi, uniti ai religiosi, curano la diffusione del messaggio evangelico e dello stile di vita francescano.
 
 
Art. 103
 
 
1. Rimanendo fedeli alla propria identità, le Fraternità avranno cura di valorizzare ogni occasione di preghiera, di formazione e di collaborazione operativa con altri gruppi ecclesiali. Accolgano volentieri coloro che, senza appartenere all'OFS, vogliono condividerne esperienze e attività.
 
 
2. Le Fraternità promuovano, dove possibile, relazioni fraterne con associazioni non cattoliche, che traggono ispirazione da Francesco.
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